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Cass. Civ., sez. VIlav., ord., 04 febbraio 2015, n. 2053
L’indennizzo onnicomprensivo compreso tra 2,5 e 12 mensilità, previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, a fronte di un contratto a tempo determinato affetto da nullità, non viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione prospettato dalla normativa comunitaria, in quanto la tutela prevista in caso di contratto a tempo indeterminato nullo non e’ sovrapponibile a quella prevista dalla legge n. 183/2010