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Cass. civ., sez. lav., 27 gennaio 2015, n. 1476
Nel vigore della legge n. 662 del 1996, in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, il datore di lavoro che abbia denunziato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, ed abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell’art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non già per evasione contributiva.