Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 1172/2015

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 1172/2015

Testo della sentenza della Corte di Cassazione lavoro n.1172 del 22 Gennaio 2015

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Data: 11/02/2015
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 22 gennaio 2015, n. 1172

La domanda del lavoratore dipendente volta al riconoscimento dell'indennità di malattia (riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 2110 c.c.) deve proporsi non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche nei riguardi dell'Inps, sussistendo nella specie una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, ai sensi dell'inderogabile disciplina sancita dall'art. 1 del D.L. 663/1979 (convertito nella L. 33/1980) l'Inps è l'unico soggetto obbligato ad erogare le indennità di malattia e maternità ex art. 74 della L. 833/1978, mentre il datore di lavoro è tenuto ad anticiparle, salvo conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all'Istituto, con la precisazione che l'obbligo di anticipazione del datore di lavoro in tanto esiste in quanto la prestazione sia effettivamente dovuta dall'Istituto previdenziale



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