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Cass. civ., sez. VI Lav., ord., 21 gennaio 2015, n. 1077
In relazione alle domande amministrative presentate nella vigenza del d.lgs. n. 151 del 2001, per il riconoscimento del diritto all'accredito di contributi figurativi relativamente a periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità, verificatisi al di fuori di un rapporto di lavoro, il diritto in questione può essere riconosciuto solo nella sussistenza delle condizioni previste dall'art. 25, comma 2, dello stesso d.lgs. n.151 del 2001, come autenticamente interpretato dalla legge n. 244 del 2007, art. 2, comma 504, richiedendo la suddetta disposizione normativa che, al tempo dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 151 del 2001, l'istante non sia titolare di un trattamento pensionistico, sia iscritto a un'assicurazione di lavoro dipendente (sia essa quella ordinaria, ovvero sostitutiva od esclusiva) e possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versali in costanza di rapporto di lavoro