Prededuzione crediti professionali - Cass. 1765/2015

Prededuzione crediti professionali - Cass. 1765/2015

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1765 del 30 Gennaio 2015: "Prededuzione OK se la prestazione è funzionale"

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Data: 11/02/2015
Tipologia: Approfondimento


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I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art.11, comma2, come modificato dal D.Lgs.n.5 del 2006, art.99; la citata norma, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ammette un’eccezione al principio della par condicio creditorum, legittimando, in caso di fallimento, la preducibilità di tutti i crediti sorti in finzione della procedura, incluso quello del professionista. A ribadirlo la Corte di Cassazione con sentenza n. 1765, depositata il 30 gennaio 2015. La sentenza affronta una tematica di estremo interesse ed attualità: la sorte del credito del professionista che abbia coadiuvato l’imprenditore nella presentazione della domanda di concordato.

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IL CASO

IL COMMENTO

  1. Prededucibilità dei crediti sorti «in funzione» della procedura concorsuale
  2. La sentenza  annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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