I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore del fallimento per la redazione del concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano tra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi della L. Fall., art.11, comma2, come modificato dal D.Lgs.n.5 del 2006, art.99; la citata norma, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d’impresa, ammette un’eccezione al principio della par condicio creditorum, legittimando, in caso di fallimento, la preducibilità di tutti i crediti sorti in finzione della procedura, incluso quello del professionista. A ribadirlo la Corte di Cassazione con sentenza n. 1765, depositata il 30 gennaio 2015. La sentenza affronta una tematica di estremo interesse ed attualità: la sorte del credito del professionista che abbia coadiuvato l’imprenditore nella presentazione della domanda di concordato.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA