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Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2015, n. 111
Ai sensi dell'art. 1 comma 8 lett. c), d.l. 9 settembre 2002 n. 195, che eleva a condizione preclusiva della legalizzazione del lavoro irregolare dell'extracomunitario i ripetuti furti dallo stesso commessi ed oggetti di denunce all'Autorità di Pubblica sicurezza, il rifiuto opposto dal Prefetto all'istanza dell'interessato costituisce atto dovuto, non residuando un ambito di discrezionalità a fronte del vincolante dato precettivo della norma; né le sopravvenienze in sede penale (revoca dei decreti di condanna) determinano un'invalidità sopravvenuta del provvedimento, atteso che la sua legittimità va apprezzata in relazione ai presupposti di fatto e ai requisiti soggettivi esistenti al momento di definizione della procedura di sanatoria, ma tutto al più consentono all'interessato di attivare un procedimento di riesame sulla scorta del mutamento dei presupposti del provvedere