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Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2015, n. 1025
Il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro oppure delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, mentre non è possibile introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, ma svincolato dall'effettiva volontà del soggetto e che non ammetta prova contraria.