Sentenza Cassazione sez. lavoro n.1025/2015

Sentenza Cassazione sez. lavoro n.1025/2015

Testo della sentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 1025 del 21 Gennaio 2015

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Data: 05/02/2015
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 21 gennaio 2015, n. 1025

Il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro oppure delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, mentre non è possibile introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, ma svincolato dall'effettiva volontà del soggetto e che non ammetta prova contraria.



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