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Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2015, n. 747
In tema di gara d'appalto per licitazione privata indetta da un Comune, e quindi di responsabilità contrattuale, la risoluzione delle eventuali controversie concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del relativo contratto può avvenire mediante arbitrato, occorrendo però un univoco ed espresso richiamo al capitolato generale ed a tale specifica previsione arbitrale. E', così, illegittima, e quindi va annullata, la sentenza di merito con cui, nonostante l'insussistenza di una previa valida clausola compromissoria scritta e la validità della contestazione sull'effettiva investitura del collegio arbitrale, venga confermato il lodo emesso in relazione ad una controversia derivante da un contratto di appalto concluso tra un Comune ed una S.p.A