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Cass. Civ., sez. un., 14 gennaio 2015, n. 470
In tema di responsabilità del magistrato per ritardo nel deposito dei provvedimenti, la responsabilità disciplinare può sussistere soltanto per la parte che è diretta conseguenza della sua mancanza di diligenza anche nelle scelte organizzative, e non per cause e circostanze estranee alla sua sfera di controllo; pertanto, è necessario accertare se le complessive giustificazioni oggettive concernenti le funzioni qualitative e quantitative espletate, le attività e gli incarichi di ufficio svolti dal magistrato, le condizioni e la modalità di lavoro del medesimo non autonomamente scelte incidono, causalmente, proporzionalmente e specificamente, sui tempi che il magistrato ha a disposizione per il compimento degli atti ritardati in modo da connotare di ragionevolezza il ritardo.