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Il recesso dal rapporto di lavoro subordinato può attuarsi unicamente nella duplice forma del licenziamento intimato dal datore di lavoro oppure delle dimissioni rassegnate dal lavoratore, mentre non è possibile introdurre un terzo genere di recesso con la previsione di un comportamento, giudicato significativo dell'intenzione di recedere, ma svincolato dall'effettiva volontà del soggetto e che non ammetta prova contraria. Questa la decisione della Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 1025 del 21 Gennaio 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA