A seguito della ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino i servizi resi da un professionista italiano nel territorio di San Marino sono tassati dal committente sammarinese con una ritenuta alla fonte del 20%; detta ritenuta, trattenuta dal sostituto estero, può essere recuperata in Italia quale credito d’imposta (art. 165, TUIR) da indicare nell’ambito del quadro CR di Unico PF.
Diversamente, se la prestazione del professionista italiano viene resa nel territorio Italiano non trova applicazione la suddetta disciplina in quanto il reddito è prodotto in Italia e non all’estero. Ciò comporta, quindi, che se al prestatore italiano viene trattenuta la ritenuta alla fonte lo stesso non può scomputarla quale credito d’imposta.
Tuttavia, sul piano operativo, la Convenzione incontra alcune criticità proprio in merito all’applicazione, da parte di un operatore sammarinese, della suddetta ritenuta alla fonte.