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Cass. Civ., sez. lav., 15 gennaio 2015, n. 618
In materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai contributi dovuti agli enti previdenziali dai lavoratori e dai datori di lavoro, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore della legge n. 335/1995 (che ha ridotto il termine prescrizionale da dieci a cinque anni) e per i quali, a tale data, non sia ancora integralmente maturato il quinquennio di scadenza, il precedente termine decennale può operare solo nel caso in cui la denuncia prevista ex art. 3 legge n. 335/1995 sia intervenuta nel corso del quinquennio dalla loro scadenza.