In tema di risarcimento conseguente ad infortunio sul lavoro, la differenza strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e il risarcimento del danno biologico esclude che le somme eventualmente versate dall'Inail a tale titolo possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dal totale del risarcimento spettante al lavoratore. Queste le conclusioni della Corte di Cassazione nella sentenza n. 777 del 19 Gennaio 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA