La non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene al di fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno nell’ipotesi in cui si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli al fine di assicurarsi di non partecipare alla frode. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile nella sentenza n. 176 del 9 Gennaio 2015.
IL CASO
IL COMMENTO
GIURISPRUDENZA RELATIVA ALLA RESPONSABILITA’ DEL CEDENTE NEL CASO DI DICHIARAZIONI DI INTENTO FALSE
Il TESTO INTEGRALE DELL'ORDINANZA