Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. lav., 9 gennaio 2015, n. 144
E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore, per aver svolto attività sportiva compromettente il recupero delle sue energie fisiche e della sua capacità lavorativa, in quanto il comportamento del lavoratore appare grave ed irrimediabilmente lesivo del rapporto fiduciario con l'azienda, posto che proprio in ragione delle condizioni di salute il datore di lavoro ha assegnato al lavoratore mansioni ridotte e diverse da quelle precedentemente svolte, sopportando un inevitabile danno dal punto di vista dell'efficienza produttiva ed organizzativa