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Cass. Civ., sez. lav., 7 gennaio 2015, n. 23
Affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalla parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cassata, nella specie, al decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto risolto il rapporto basandosi solo sul mero decorso del tempo - più di quattro anni - di non attuazione del rapporto di lavoro)