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Cass. civ., sez. lav., 7 gennaio 2015, n. 16
Ai fini della corretta qualificazione delle somme riconosciute ai lavoratori, debba essere sempre fatta una valutazione in merito all’effettiva volontà delle parti, nonché alle specificità del rapporto di lavoro (nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato come una somma di retribuzione aggiuntiva possa essere formalizzata come straordinario forfetizzato o come superminimo in relazione all’effettiva condotta delle parti e non esclusivamente in ragione della qualificazione data dal datore di lavoro)