Con la CM 32/2014, l’Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche operate dall'art.13 del DLgs.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014).
Tra le novità più significative si segnala che:
al fine di accelerare l’erogazione dei rimborsi, la decorrenza del termine di 3 mesi per la loro esecuzione è “anticipata” alla data di presentazione della dichiarazione (nella previgente norma detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione);
in presenza di dichiarazione integrativa, il termine trimestrale per l'esecuzione dei rimborsi decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data.
Indice prodotto
Premessa
Decorrenza termine
Semplificazioni in materia di adempimenti del contribuente
Esecuzione dei rimborsi Iva: indirizzi operativi e chiarimenti