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Cass. Civ., sez. lav., 12 dicembre 2014, n. 26241
In tema di procedimento disciplinare a carico del lavoratore, le garanzie dell'art. 7 della legge n. 300/1970, per consentire all'incolpato di esporre le proprie difese in relazione al comportamento addebitatogli, non comportano per il datore di lavoro un dovere autonomo di convocazione del dipendente per l'audizione orale, ma solo un obbligo correlato alla richiesta del lavoratore di essere sentito di persona. Pertanto, le discolpe fornite per iscritto dall'incolpato consumano il suo diritto di difesa quando dalla dichiarazione scritta emerge la rinuncia di esser sentito o quando la richiesta appaia ambigua o priva di univocità.