La S.C. conferma, nella sentenza annotata, un importante principio di diritto sancito in precedenti orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia esclusivamente richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti in altra documentazione. In sede penale non possono, pertanto, applicarsi le presunzioni legali o i criteri validi in sede tributaria, essendo onere della pubblica accusa fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
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