Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 26102/2014

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 26102/2014

Testo della sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro n. 26102 dell'11 dicembre 2014

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Data: 30/12/2014
Tipologia: Normativa


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Cass. Civ., sez. lav., 11 dicembre 2014, n. 26102

Una volta maturato il diritto alla pensione d’anzianità, l’ente previdenziale debitore non può con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l’importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l’affidamento del pensionato, tutelato dal capoverso dell’art. 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo.



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