Un provvedimento restrittivo della libertà personale, che impedisca contatti con l'esterno, cui è sottoposto il lavoratore per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce un inadempimento contrattuale, ma integra soltanto l'oggettiva impossibilità temporanea della prestazione. Ai fini di un eventuale licenziamento occorre verificare se il datore continui ad avere un apprezzabile interesse a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto e il primo, affinché il licenziamento si possa ritenere legittimo, deve provare in giudizio di aver effettuato tale valutazione. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 26115 del 11 Dicembre 20145.
IL CASO
ILO COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA