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Cass. Civ., sez. lav., 4 dicembre 2014, n. 25686
La contestazione disciplinare preordinata al licenziamento è da ritenersi tempestiva quando, sebbene non sia immediata rispetto all'addebito, è comunicata a seguito della decisione di rinvio a giudizio o all'esito del procedimento penale che vede coinvolto il lavoratore indisciplinato (fattispecie relativa alla contestazione disciplinare nei confronti di un'addetta che aveva versato l'assegno ricevuto da una correntista solo dopo molto tempo; la società datrice aveva contestato l'addebito solo dopo due anni dal fatto, una volta ricevuta la notizia di rinvio a giudizio della lavoratrice).