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Cass. civ., sez. lav., 1 dicembre 2014, n. 25384
In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (cassata, nella specie, la decisone delle Corte territoriale, la quale aveva affermato la insufficienza della prova in ordine alla effettiva sussistenza nel caso concreto, delle esigenze sostitutive. Infatti, dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente non solo il numero degli assenti - rispettivamente per ferie, malattia ed altre cause - ma anche il numero delle risorse di personale applicate rispettivamente a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato e interinali - , risultando evidente che con riguardo al complessivo ufficio e all'area operativa, il numero dei contratti a termine era di gran lunga inferiore al numero degli assenti)