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Cass. Civ., sez. un., 1 dicembre 2014, n. 25368
Il fatto che una condanna penale sia stata già valutata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati al fine di irrogare una sanzione ad un soggetto iscritto all'albo dei praticanti avvocati, non preclude al Consiglio di procedere alla verifica dei requisiti soggettivi della soggetto all'atto dell'esame della domanda di iscrizione all'albo degli avvocati (confermato, nella specie, il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati per difetto della condotta specchiatissima ed illibata ex art. 17 del R.D.L. n. 1578 del 1933, avendo la richiedente riportato una condanna definitiva ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di estorsione).