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La circolare n. 30 del 11 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che nelle ipotesi eccezionali in cui non si riesca a stipulare l’accordo in sede istituzionale – requisito per la CIG in deroga – prima dell’inizio delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni, l’azienda può comunque procedere alle suddette riduzioni o sospensioni, purché sia stata presentata la richiesta di convocazione al Ministero del Lavoro e sia intervenuto l’accordo in sede sindacale, da recepirsi successivamente in sede ministeriale, previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.