La mera regolarità formale della fattura emessa dal cedente non costituisce l'unica condizione per l'applicabilità dello speciale regime del margine, posto che, in tal modo, si finirebbe con l'attribuire a tale documento un'efficacia probatoria, in realtà non prevista dalla norma in relazione ai presupposti del beneficio in questione. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 25127 del 2014, confermando un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidato secondo cui, essendo quello del margine un regime IVA agevolato, è onere del contribuente che lo invoca dimostrare la sussistenza dei presupposti che giustificano la deroga al normale regime impositivo.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA