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La ditta appaltante è tenuta a fornire le informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da adottare in relazione all’attività da svolgere. In particolare, la ditta appaltante e quella appaltatrice devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi inerenti all’esecuzione dell’opera appaltata. Questo quanto afferma la corte di Cassazione penale nella sentenza n. 47931 del 28 Novembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA