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CGCE, sez. III, 3 dicembre 2014, C-315/13
Gli articoli 56 e 57 del Trattato sul Funzionamento dell’UE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro (nel caso di specie Belgio), in forza della quale il destinatario di servizi realizzati dai lavoratori dipendenti distaccati di un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto a dichiarare alle autorità competenti, prima dell’inizio dell’impiego di tali lavoratori, i dati identificativi di questi ultimi qualora essi non siano in grado di fornire la prova della dichiarazione che il loro datore di lavoro avrebbe dovuto presentare presso le autorità competenti di tale Stato membro ospitante prima dell’inizio della prestazione di cui trattasi, poiché una siffatta normativa può essere giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, come la tutela dei lavoratori o la lotta alla frode sociale, a condizione che venga provato che essa è atta a garantire il conseguimento del o degli obiettivi legittimi perseguiti e che essa non vada oltre quanto necessario per conseguirli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare