La sanzione dell’inutilizzabilità in giudizio dei documenti non prodotti in sede amministrativa opera solamente se il Fisco ha rivolto al cittadino un invito specifico e puntuale, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. La ratio è di assicurare, in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente che sia di ausilio alla definizione della controversia. La preclusione probatoria prevista dall’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, infatti, deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa del contribuente. Questo, in sintesi, il principio di diritto che emerge dalla sentenza n.25334 del 28 novembre 2014, con cui la Suprema Corte ha cassato l’impugnata sentenza, rinviando ad altra sezione della C.T.R. di Milano.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Documentazione non prodotta e utilizzabilità in contenzioso
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA