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Cass. Civ., sez. lav., 21 novembre 2014, n. 24886
Allorchè la Corte di merito abbia accertato che, nella fattispecie, non è emersa la prova dell'avvenuta ricezione, da parte del lavoratore, della missiva contenente la contestazione disciplinare propedeutica al successivo licenziamento, non c'è alcuna violazione dello ius novorum in appello, e neppure alcuna ultra petizione o alcuna violazione del principio del contraddittorio, se il lavoratore fa semplici ulteriori deduzioni su elementi di fatto già acquisiti e già oggetto di contraddittorio tra le parti.