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Cass. Civ., sez. un., 10 novembre 2014, n. 23918
In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, letto in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608), impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria.