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Cass. Civ., sez. lav., 10 novembre 2014, n. 23928
Il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, il contributo è calcolato sul 'maturato' della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.