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Cass. Civ., sez. lav., 10 novembre 2014, n. 23931
Quando non viene pienamente dimostrata l'esistenza dell'associazione in partecipazione, non si può necessariamente concludere che il rapporto ha carattere subordinato, perché per la configurabilità di quest'ultimo occorre la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per la carenza di prova su una tipologia diversa.