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Cass. Civ., sez. lav., 07 novembre 2014, n. 23809
Con riferimento alla disciplina vigente anteriormente all'emanazione della legge n. 289 del 2003 e che rileva nella specie, il criterio di determinazione dell'indennità di maternità spettante alle libere professioniste, che, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 379 del 1990 (come sostituito dall'art. 70 del d.lgs. n. 151/2001), è basato sul riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda, trova applicazione, nella vigenza di tale' norma e pur in considerazione della Legge n. 289 del 2003, a prescindere dalla forma in cui in concreto sia esercitata l'attività professionale e anche quando il reddito conseguito abbia natura mista, professionale e di impresa.