In tema di sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non regolarmente denunciati, l'art. 3, comma terzo, della legge 23 aprile 2002, n. 73, in combinato disposto con l'art. 9 bis del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 , impone che l'iscrizione del lavoratore nel libro paga e matricola debba avvenire contestualmente all'atto di assunzione; in difetto, consegue automaticamente l'applicazione della sanzione, rimanendo irrilevante, a tali fini, che la registrazione venga effettuata in epoca successiva a quella dell'effettivo impiego del lavoratore, diversamente ricorrendo una non prevista sanatoria. Nella sentenza delle sezioni unite della Cassazione23018 del 10 Novembre 2014 si conferma dunque un orientamento già espresso, e si sottolinea inoltre la competenza del giudice ordinario e non di quello tributario a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA