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Quando non viene pienamente dimostrata l'esistenza dell'associazione in partecipazione, non si può necessariamente concludere che il rapporto ha carattere subordinato, perché per la configurabilità di quest'ultimo occorre la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per la carenza di prova su una tipologia diversa. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro nella sentenza n. 23931 del 10 Novembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
Elementi della subordinazione (art. 2094 c.c.)
Associazione in partecipazione e lavoro subordinato: nozione e differenze
Onere della prova e dimostrazione del rapporto di associazione in partecipazione
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA