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In presenza di comportamenti elusivi l’Amministrazione finanziaria può revocare i benefici fiscali, specie se il contribuente abbia modificato la propria ragione sociale al solo scopo di fruire di un agevolazione, diversamente non spettante, in quanto destinata a imprese con determinati requisiti. La formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto e non ne rappresenta un limite. È quanto emerge dall’ordinanza 11 novembre 2014 n. 24027 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria) che ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA