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CGCE, sez. V, 6 novembre 2014, C-4/13
L’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza lo Stato membro di occupazione a prevedere nella propria legislazione una sospensione, da parte dell’istituzione competente, del diritto alle prestazioni familiari in caso di mancata presentazione di una domanda di prestazioni familiari nello Stato membro di residenza. In siffatte circostanze, se lo Stato membro di occupazione prevede tale sospensione del diritto alle prestazioni familiari nella sua legislazione nazionale, l’istituzione competente è tenuta ad applicare tale sospensione, in forza del predetto articolo purché ricorrano i presupposti per l’applicazione di quest’ultima fissati dalla suddetta legislazione, senza disporre a tal riguardo di un potere discrezionale.