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Cass. civ., sez. lav., 07 novembre 2014, n. 23779
I verbali di conciliazione stipulati avanti alla commissione provinciale di conciliazione hanno efficacia tra le parti ma non vincolano gli Uffici o gli Enti titolari di interessi pubblici, come l’INPS, i quali non incontrano limite probatorio nell’accertamento della natura e delle modalità del rapporto intercorso tra le parti (nel caso di specie si trattava di rapporti a tempo parziale che l’Istituto, sulla base delle prove acquisite, riteneva che fossero a tempo pieno, nonostante che in sede di conciliazione le parti avessero definito i rapporti come part-time e definito le relative competenze economiche)