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L’art. 3, comma 3, della L. 223/1991, relativa all'ipotesi di licenziamento disposto a seguito di procedure concorsuali, è la sola eccezione alla regola generale che impone alle imprese che aprono la procedura di mobilità per i lavoratori, di pagare il contributo di ingresso, non essendo possibile una interpretazione estensiva della norma. Questa la decisione della Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 23984 dell'11 Novembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA