Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 23513/2014

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 23513/2014

Testo delsa asentenza della Corte di Cassazione sezione lavoro n. 23513 del 5 novembre 2014

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Data: 13/11/2014
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 05 novembre 2014, n. 23513

Una volta che il lavoratore abbia percepito gli incrementi retributivi destinati, secondo il negoziato tra le stesse parti, a coprire anche l'effettivo aumento del costo della vita, non possa più riconoscersi per lo stesso periodo l'indennità di vacanza contrattuale, posto che il rinnovo del contratto, avvenuto tardivamente, ma con adeguamento retroattivo delle retribuzioni tabellari e conseguente corresponsione degli arretrati con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di scadenza del precedente contratto (e quindi con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2002 per il biennio economico 2002/2003 e dal 1° gennaio 2004 per il successivo biennio economico) aveva già coperto, attraverso l'erogazione dei miglioramenti salariali, gli effetti delle dinamiche inflazionistiche nelle more intervenuti



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