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Cass. civ., sez. Lav., 20 ottobre 2014, n. 22150
Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità a norma dell'art. 12 legge n. 118/1971, deve farsi riferimento all'anno da cui decorre la prestazione (nel caso di specie: 2000) e deve tenersi conto non solo del reddito personale dell'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dello ius superveniens (art. 10, quinto e sesto comma d.l. 76/2013 convertito con modifiche in legge n. 99/2013), che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione a decorrere da quella medesima data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare.