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Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21824
Il giudice di merito, cui compete di dare esatta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, deve attribuire valore prevalente al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso anche se le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, hanno simultaneamente dichiarato di volere un diverso rapporto lavorativo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia (riconosciuta, nella specie, la natura subordinata dell'attività lavorativa, atteso che ricorrevano elementi che denotavano l'assoggettamento della lavoratrice al potere organizzativo e decisionale del datore di lavoro quali la presenza quotidiana in ufficio, lo svolgimento dell'attività di sportello estranea alle mansioni del produttore libero e l'inserimento stabile nella struttura aziendale).