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Cass. Civ., sez. lav., 15 ottobre 2014, n. 21807
L'art. 10 comma 5 d.l. 28 giugno 2013 n. 76, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 99, di modifica dell'art. 14 septies d.l. 30 dicembre 1979 n. 663, conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, secondo il quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'art. 12 l. 30 marzo 1971 n. 118, assume rilievo solamente il reddito personale dell'invalido e non quello degli altri componenti il nucleo familiare, si applica, in forza del successivo comma 6, solo alle domande di pensione di inabilità per le quali manchi un provvedimento amministrativo definitivo ovvero il procedimento giurisdizionale non si sia concluso con sentenza definitiva, ma limitatamente al riconoscimento del diritto alla pensione dalla data di entrata in vigore della norma e con esclusione del pagamento di importi arretrati