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L’indennità di vacanza contrattuale, introdotta dall'Accordo del 1993, cui i CCNL comparto scuola avevano aderito, ha natura provvisoria; di conseguenza, se la decorrenza dell'accordo di rinnovo coincide con il primo giorno successivo alla scadenza del contratto precedente, non vi sono soluzioni di continuità riguardanti la disciplina del trattamento economico e l'indennità già erogata resta riassorbita negli arretrati contrattuali riconosciuti. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione civile, sezione lavoro,. nella sentenza n. 23513 del 5 Novembre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA