Sentenza Cassazione sez. lavoro n.22536/2014

Sentenza Cassazione sez. lavoro n.22536/2014

Testo della sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, n. 22536 del 23 Ottobre 2014

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Cass. civ., sez. lav., 23 ottobre 2014, n. 22536

Affinché il licenziamento di un dirigente possa dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune, deve concretarsi - per la forma in cui venga espresso, la pubblicità o le altre modalità con cui sia stato adottato e le conseguenze morali o sociali che ne siano derivate - in un atto di per sé ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, il cui carattere deve essere rigorosamente provato, ex art. 2697 c.c., da chi lo deduce. Non sono infatti riconducibili ad ipotesi di licenziamento ingiurioso i casi di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso



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