Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 22289/2014

Sentenza Cassazione sez. lavoro n. 22289/2014

Testo della sentenza della Corte di Cassazione civile sezione lavoro n. 22289 del 21 Ottobre 2014

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Data: 06/11/2014
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. Lav., 21-10-2014, n. 22289

Anche nel contratto di lavoro a progetto disciplinato dall'art. 61 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione, il "nomen iuris" non costituisce un fattore assorbente, rilevandosi, invece, necessaria la disamina dei comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista



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