Affinché il licenziamento di un dirigente possa dar luogo ad un danno risarcibile secondo il diritto comune, deve concretarsi - per la forma in cui venga espresso, la pubblicità o le altre modalità con cui sia stato adottato e le conseguenze morali o sociali che ne siano derivate - in un atto di per sé ingiurioso, ossia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, il cui carattere deve essere rigorosamente provato, ex art. 2697 c.c., da chi lo deduce. Non sono infatti riconducibili ad ipotesi di licenziamento ingiurioso i casi di recesso meramente ingiustificato, strumentale o pretestuoso.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA