Il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari ( nel caso in specie con sospensione dal servizio e retribuzione per un giorno), non può esercitare detto potere una seconda volta per quegli stessi fatti, con il licenziamento. Questa la decisione della Corte di Cassazione civile, sezione lavoro nella sentenza n. 22388 del 22 Ottobre 2014.
IL CASO
IL COMMENTO
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA